AL VIA CON IL CREDITO DI IMPOSTA – ZES

Da domani, fino al 12 luglio, sarà possibile inoltrare domanda per ottenere il credito di imposta. Vediamo le caratteristiche necessarie per usufruirne.

Beneficiari: tutte le imprese, di ogni forma giuridica e regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica.

Esclusione: – industria siderurgica

-carbonifera e della lignite

-trasporti (escluso magazzinaggio, supporto ai trasporti e relative infrastrutture)

-produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche

-banda larga

-settore creditizio, finanziario e assicurativo.

 

Investimenti ammissibili: investimenti qualificati come “iniziali” dall’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Per “investimento iniziale” si intende:

  • investimento materiale e immateriale relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacita’ di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Non sono agevolabili progetti di importo inferiore ad 200.000,00 euro

Beni immateriali strumentali: sono agevolabili anche quelli già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per svolgere l’attività.

Valore terreni e fabbricati: non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento.

Misura del credito: Campania: 60% per le piccole imprese e 50% per le medie imprese (percentuale dei costi sostenuti rispetto agli investimenti).

Procedura: Invio comunicazione all’Agenzia delle Entrate secondo un modello che a breve dovrebbe fornire, tra il 12 giugno e il 12 luglio 2024, indicando l’importo delle spese sostenute dal 1 gennaio 2024 e quelle che si intendono effettuare fino al 15 novembre 2024.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni.

Nel caso siano stati effettuati investimenti per un ammontare inferiore a quello indicato comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato.

Modalità: Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Sarà la stessa Agenzia a inoltrare l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

Cumulo agevolazioni: Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato (tranne Transizione 5.0) che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

 

Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro studio.



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